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Articolo 167 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Domanda di registrazione di disegni e modelli

Dispositivo dell'art. 167 Codice della proprietą industriale

1. La domanda deve contenere:

  1. a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
  2. b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

  1. a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
  2. b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
  3. c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
  4. d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

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