1. La procedura di opposizione si estingue se:
- a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;
- a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
- b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
- c) l'opposizione è ritirata;
- d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177;
- e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;
- e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire(1).
Note
(1)
Le lettere a-bis), a-ter), e-bis) ed e-ter) sono state introdotte dall'art. 28 comma 1 lett. a) del 20 febbraio 2019 n. 15.