1. Sono legittimati all'opposizione:
- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8;
- d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose;
- d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione(1).
Note
(1)
Le lettere d-bis) e d-ter) sono state introdotte dall'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.
La lettera d-bis è stata modificata dall'art. 15, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.
La lettera d-bis è stata modificata dall'art. 15, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.