1. La denominazione proposta per la nuova varietą:
- a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietą vegetali;
- b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) non deve contenere nomi geografici.