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Articolo 86 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 86 Codice della proprietą industriale

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilitą, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilitą le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

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