1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda(1).
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.
Note
(1)
Comma modificato dall'art. 20, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.