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Articolo 60 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Durata

Dispositivo dell'art. 60 Codice della proprietą industriale

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 20, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

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