1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata(1).
Note
(1)
Articolo modificato dall'art. 20, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.