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Articolo 59 Codice della proprietā industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Dispositivo dell'art. 59 Codice della proprietā industriale

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

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