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Articolo 73 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Sistema pubblico di connettivitą SPC

Dispositivo dell'art. 73 Codice dell'amministrazione digitale

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

  1. a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
  2. b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
  3. b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
  4. c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-bis. [Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.](1)

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

  1. a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
  2. b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
  3. c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

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