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Articolo 63 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Giudizio di rinvio

Dispositivo dell'art. 63 Codice del processo tributario

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili(1).

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione(2).

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo(1).

Note

(1) La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.

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Paolo D. B. chiede
lunedģ 29/01/2018 - Lombardia
“Dopo aver vinto in 2 gradi di giudizio (Provinciale e Regionale), l'Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione in tema di Iva. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata rinviando nuovamente alla Commissione Regionale Tributaria.
A fronte di questa decisione si chiede se è il contribuente, entro il termine di 6 mesi, , vincitore in 2 gradi di giudizio, che si deve riproporre innanzi alla Commissione Regionale ovvero è l'Agenzia delle Entrate uscita perdente dalla Provinciale??? E' corretto ritenere ancora valido il giudizio della Commissione Provinciale ed attendere che sia l'Agenzia delle Entrate a "chiamarci" alla Regionale. Eventualmente in cosa si incorre??? Grazie per la risposta: Cordialità. Paolo D. B.”
Consulenza legale i 30/01/2018
La risposta al quesito è contenuta nell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che contiene le norme che regolano il processo tributario.

In particolare si legge ai commi 2 e 3

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.



La locuzione “l’intero processo si estingue” significa che se nessuna delle due parti (Agenzia delle Entrate e contribuente/i) riassume il processo nel grado indicato dalla Corte di Cassazione, tutte le sentenze vengono di fatto annullate ed è come se non fossero mai state pronunciate.
Per tale motivo “rivive”, e diviene esecutivo, l’avviso di accertamento.

La conseguenza di tale disciplina è che, sebbene la legge ponga l’onere della riassunzione a carico di tutti i soggetti coinvolti, sarà sempre il contribuente il soggetto maggiormente interessato alla riassunzione, soprattutto quando è risultato vittorioso nei gradi di merito.

Per completezza, si sottolinea la necessità di chiedere (per tempo) alla cancelleria della Corte di Cassazione copia autentica della sentenza di annullamento da produrre nel giudizio di riassunzione.