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Articolo 72 bis Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

Dispositivo dell'art. 72 bis Codice del processo amministrativo

1. (1)Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 17, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Spiegazione dell'art. 72 bis Codice del processo amministrativo

La norma in esame - introdotta dall'art. 17, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 – si occupa di disciplinare la decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione, al fine di garantire la massima celerità al processo amministrativo e di rispettare i principi di economia processuale e della ragionevole durata dei processi.
Nello specifico, si prevede che il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissi la trattazione alla prima camera di consiglio che si tiene una volta decorsi
  • 20 giorni dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione;
  • 10 giorni dal deposito del ricorso.
Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima.
Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
Nel corso della camera di consiglio, il giudice valuta poi:
  1. se è possibile definire la causa in rito: in tal caso, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti e, nei casi di particolare complessità, assegna con ordinanza, assegna un termine (non superiore a venti giorni) per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio;
  2. se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica.
In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

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