La norma in esame si occupa di disciplinare la 
surrogazione/sostituzione del giudice delegato all’istruttoria. In particolare: 
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		con la surrogazione, procede il presidente stesso a compiere le attività istruttorie delegate;
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		con la sostituzione, il presidente incarica un nuovo delegato.
Nello specifico, il 
legislatore prevede che la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con 
provvedimento del presidente, anche se la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.