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Articolo 131 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Errata installazione dei beni

Dispositivo dell'art. 131 Codice del consumo

1. (1)L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:

  1. a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
  2. b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 131 Codice del consumo

La norma in esame, introdotta a seguito del D. Lgs. N. 170 del 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prima si occupava di disciplinare il diritto di regresso, mentre adesso ha ad oggetto l’errata installazione dei beni, come risulta dalla sua stessa rubrica.
In particolare, si stabilisce che nel caso in cui il venditore abbia commesso un errore in fase di installazione del bene, tale errore può addursi può essere invocato dal consumatore quale difetto di conformità del bene se ricorrono le seguenti condizioni, alternative tra loro:
a) il venditore ha assunto in sede di stipula del contratto di vendita l’obbligo di eseguire l’installazione, direttamente ovvero avvalendosi anche di soggetti terzi, ma sotto la sua responsabilità;
b) lo stesso consumatore ha assunto, sempre in sede di stipula del contratto di vendita, l’obbligo di provvedere direttamente all’installazione del bene, ma l’errore commesso in tale fase è riconducibile a carenza nelle relative istruzioni fornite dal venditore.

Nel solo caso di beni con elementi digitali, il consumatore potrà invocare il difetto di conformità per errata installazione allorchè riesca a dare prova che l’errore è addebitabile ad una carenza di adeguate istruzioni data da uno qualunque dei seguenti soggetti della catena di distribuzione:
1. il venditore
2. il fornitore del contenuto digitale;
3. il fornitore del servizio digitale.

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