1. (1)L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
- a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
- b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.