Viene qui preso in considerazione il caso in cui possano individuarsi più persone responsabili del medesimo
danno.
In tale ipotesi su tutti i responsabili viene fatta gravare un’
obbligazione solidale al risarcimento del danno, salva la possibilità, per chi ha estinto il debito, di agire in regresso verso gli altri condebitori solidali.
Precisa il secondo comma che nell’esercizio di tale azione di regresso si dovrà tenere conto:
- delle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno a ciascuno dei responsabili;
- della gravità delle eventuali colpe;
- della entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Qualora, poi, dovessero sussistere dei dubbi in ordine all’esatta individuazione di tali parametri, la ripartizione del rischio non potrà che farsi gravare su ciascun responsabile in misura eguale.
Deve infine precisarsi che, in tema di danno da prodotti difettosi, il regime di
responsabilità solidale previsto dalla norma in esame opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'
art. 116 del codice consumo alla responsabilità, alternativa a quella del
produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del
domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato.