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Articolo 113 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 113 Codice del consumo

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Spiegazione dell'art. 113 Codice del consumo

La norma in esame costituisce, come risulta dalla sua stessa rubrica, una mera norma di rinvio.
Essa si riallaccia a quanto disposto dall’art. 102 del codice consumo ed ha lo scopo di sottolineare che le regole fissate per la sicurezza dei prodotti offrono una vera e propria tutela preventiva, per effetto della quale si mira a commercializzare solo prodotti sicuri, ma esclusivamente nei settori che non hanno delle regole specifiche (è questo il caso, ad esempio, dei giocattoli e dei prodotti alimentari).

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