Con questa norma viene estesa l’applicabilità degli strumenti specifici a carattere amministrativo e giurisdizionale, già contemplati dal codice del consumo, alle tipologie contrattuali disciplinate nel presente Capo.
In particolare, per effetto del richiamo all’ art.
27, è consentito utilizzare il
ricorso all’Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato, già competente ad intervenire in relazione a quelle condotte integranti una pratica commerciale scorretta.
Inoltre, ai consumatori che abbiano stipulato uno dei contratti oggetto del presente capo, è consentito di avvalersi di una delle azioni collettive, inibitorie e risarcitorie disciplinate negli artt. 139, 140, 141 bis (in realtà gli artt. 139 e 140 sono stati abrogati a decorrere dal 19 maggio 2021).
Il c. 2 dell’ art. 79 fa comunque salva la
giurisdizione del giudice ordinario.