Questa norma consente ai Ministeri della Giustizia e dell’Economia di predisporre apposite procedure di composizione stragiudiziali di eventuali controversie fra consumatori e fornitori di prodotti e servizi finanziari a distanza all’interno della rete europea Finnet.
In ambito bancario il riferimento va fatto all’Arbitro bancario finanziario, organismo che, seppure istituito sulla base di una disposizione di carattere legislativo, quale l’art. 128 bis t.u.l.b.c. ha poi trovato la propria disciplina esclusivamente in disposizioni di carattere amministrativo, quali, in particolare, la delibera del Comitato interministeriale per il
credito e il
risparmio 29.7.2008, n. 275 e le disposizioni adottate dalla Banca d’Italia il 18.6.2009 e pubblicate nella GU n. 144/2009.
Alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali tale organismo è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che inducono a dover escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge.
In tal senso può anche argomentarsi dalla circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la
controversia sia stata già sottoposta alla
autorità giudiziaria o rimessa a
decisione arbitrale e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato qualora nel corso del procedimento la controversia stessa sia devoluta ai giudici o agli
arbitri.
In campo finanziario il riferimento va fatto alle attività dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4.5.2016 ed operativo a far data dal 9.1.2017.
La decisione di affidarsi ad un arbitrato irrituale si configura come una sostanziale rinunzia alla tutela giurisdizionale; da ciò se ne deve far conseguire l’inammissibilità dell’impugnativa della decisione adottata, in quanto proposta nei confronti di un
lodo emesso all’esito di un arbitrato irrituale.