Con questa norma il
legislatore intende rivolgersi al caso delle televendite attinenti prevalentemente a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, nonché ai servizi relativi a prognostici concernenti il gioco del lotto, enalotto e simili.
Si tratta di campi in cui è molto probabile che possano verificarsi ipotesi di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, ed è per questa ragione che all’autorità competente viene riconosciuto il compito di effettuare dei controlli abbastanza restrittivi, per i quali va preso come parametro di riferimento non il consumatore medio, ma quello più debole ed inesperto (è proprio questo il tipo di
consumatore maggiormente incline ad affidarsi a tipologie di servizi come quelli relativi alla magia e simili).
La seconda parte della norma, poi, prescrive che nelle televendite non possono essere inserite scene di
violenza fisica o morale o, comunque, scene che, per indecenza, volgarità o ripugnanza, possono in qualche modo offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori.