Cons. Stato n. 5668/2018
L'atto con il quale l'amministrazione applica l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 ed impone su un dato immobile il c.d. vincolo indiretto è espressione di ampia discrezionalità tecnica, e come tale è sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di motivazione mancante, ovvero erronea o illogica, o di valutazione inattendibile allo stato delle conoscenze.
Cons. Stato n. 3246/2018
Il vincolo archeologico c.d. indiretto (art. 21 della legge n. 1089 del 1939), viene imposto su beni e aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro.
Cons. Stato n. 2839/2018
Il cd. "vincolo indiretto" non ha contenuto prescrittivo tipico ed è rimessa all'autonomo apprezzamento dell'amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all'ottimale protezione del bene principale - fino all'inedificabilità assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall'obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni, difesa della prospettiva e della luce, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a comprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si stimi potenzialmente idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali connotanti lo spazio circostante.
Cons. Stato n. 100/2018
Ai sensi della legge n. 1089/1939, il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto su beni o aree nei quali sono stati ritrovati reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è certezza dell'esistenza, della localizzazione e dell'importanza del bene archeologico; il vincolo archeologico c.d. indiretto, invece, viene imposto su beni e aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro.
Cons. Stato n. 6142/2017
Sulle prescrizioni per la tutela indiretta d'un bene culturale, l'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 assegna alla P.A. il compito di creare le condizioni affinché il valore culturale insito in detto bene si possa compiutamente esprimere senz'altra delimitazione spaziale e oggettiva, se non quella attinente alla sua causa tipica (ossia "...prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro..."), secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali condizioni, come indicate dalla norma, sono tra loro connesse strettamente e trovano un punto d'equilibrio nel corretto esercizio del potere di vincolo, preordinato a massimizzare lo scopo legale per cui è previsto, cioè, nel caso del vincolo indiretto, la fissazione della c.d. "cornice ambientale" del bene culturale. Sicché il limite di legittimità di tutela che siffatto vincolo esprime consiste nella proporzionata e ragionevole composizione tra misure che realizzino la cura e l'integrità del bene culturale e gli usi che ne consentano la fruizione e la valorizzazione dinamica. Tanto, invero, perché il vincolo indiretto non ha contenuto prescrittivo tipico, spettando all'autonomo apprezzamento della P.A. la determinazione delle disposizioni utili all'ottimale protezione del bene principale, se nel caso fino all'inedificabilità assoluta, nei limiti in cui ciò sia richiesto dall'obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia. In tema di tutela indiretta d'un bene culturale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, il vincolo indiretto non ha contenuto prescrittivo tipico, spettando all'autonomo apprezzamento della P.A. la determinazione delle disposizioni utili all'ottimale protezione del bene principale, se nel caso fino all'inedificabilità assoluta, nei limiti in cui ciò sia richiesto dall'obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia.
Cass. pen. n. 35577/2016
L'omessa trascrizione del vincolo indiretto, previsto dall'art. 45, D.Lgs. n. 42 del 2004, non necessariamente rileva ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, in quanto tale reato riguarda l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza in relazione all'esecuzione di opere edili illegittime.
Cons. Stato n. 5163/2014
Nessuna norma dell'ordinamento vincola la scelta dello strumento di tutela dei valori culturali-paesaggistici (vincolo indiretto di cui all'art. 45 ovvero piano paesaggistico di all'art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) alla titolarità del bene sul quale quel vincolo va ad incidere. Non trova fondamento normativo l'affermazione secondo cui il vincolo indiretto può essere imposto solo su beni che non coinvolgano una pluralità di interessi, mentre è indispensabile la scelta pianificatoria quando i beni siano già destinati a diverse utilizzazioni pubbliche.