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Articolo 176 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 176 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

[1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.]

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