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Articolo 177 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Collaborazione per il recupero di beni culturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 177 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]

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