Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]