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Articolo 280 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Condizioni per l'esdebitazione

Dispositivo dell'art. 280 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

  1. a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
  2. b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  3. c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  4. d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
  5. e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Spiegazione dell'art. 280 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma elenca le condizioni di meritevolezza (prevalentemente di tipo negativo) al ricorrere delle quali la legge subordina la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

Nello specifico, si prevede che il debitore:
  1. non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per altri reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o comunque per altri delitti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa
  2. non deve aver esposto passività inesistenti o compiuto atti volti alla distrazione dell'attivo
  3. non deve aver aggravato o direttamente cagionato il dissesto, al punto da rendere difficoltosa la ricostruzione dell'attivo
  4. non deve aver fatto abusivo ricorso al credito
  5. non deve aver rallentato la procedura
  6. deve aver attivamente collaborato con gli organi della procedura
  7. non abbia beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti
  8. non abbia beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte nel corso della propria vita

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