(massima n. 1)
A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo pił remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso č mancato, per un tempo pił o meno lungo, nel periodo intermedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto provato il possesso ininterrotto, in tempo pił remoto, per un decennio, aveva tuttavia rigettato la domanda di usucapione, senza pronunciarsi circa il possesso delloriginario attore al momento della domanda e nonostante avesse escluso quello del convenuto).