(massima n. 1)
Il principio della sottrazione alla decadenza del soggetto incorsovi per cause a lui non imputabili, desumibile dal sistema normativo complessivo e dall'evoluzione giurisprudenziale, deve affermarsi anche in materia di contenzioso tributario, in forza dell'applicazione in via analogica degli art. 2963, terzo comma, c.c. e dell'art. 155. quarto comma, c.c.; ne consegue, ai fini della proroga dei termini per effetto del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, che detto termine scadrą il giorno immediatamente successivo a quello del mancato o irregolare funzionamento, sempre che la parte interessata offra la prova del disfunzionamento attraverso la produzione della dichiarazione di accertamento del dirigente dell'ufficio giudiziario.