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Articolo 797 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 797 Codice di procedura civile

È stato abrogato dall'art.73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

  1. 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
  2. 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
  3. 4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  4. 5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  5. 6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
  6. 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.]

Massime relative all'art. 797 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18627/2014

Ai sensi dell'art. 797, n. 6, cod. proc. civ., tuttora operante nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121) per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. ivi contenuto, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest'ultima, essendo venuta meno, giusta l'art. 8, n. 2, dell'Accordo predetto, la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cass. civ. n. 11416/2014

La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali, il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità delle leggi canoniche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la conferma in appello della pronuncia di primo grado era avvenuta con sentenza, anziché con decreto).

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