(1)I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio(2), nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
Note
(1)
Questo articolo è stato introdotto
ex art. 40, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 428 (
Legge comunitaria 1990).
(2)
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata istituita dal Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 che risulta tuttavia giunto a scadenza il 23 luglio 2007: tutti gli affari da questa gestite sono ora consegnate all'attività della Commissione che, ai sensi della Decisione del 27 febbraio 2002, se ne occupa a nome degli stessi Stati membri.