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Articolo 2715 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Copie di scritture private originali depositate

Dispositivo dell'art. 2715 Codice Civile

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [2716, comma 2](1)(2).

Note

(1) Anche nell'ipotesi copia di scrittura privata, l'autenticazione permette di definire, nel caso già non vi fosse, la certezza della data, attribuendo piena efficacia probatoria all'atto.
Valgono le forme di disconoscimento stabilite per la scrittura privata, poiché alla controparte è permessa l'esamina dell'atto originale.
(2) Per quanto riguarda la copie informatiche, si rinvia alla nota 2 dell'articolo 2714.

Ratio Legis

L'intento della disposizione è il medesimo dell'articolo precedente, questa volta però relativamente alla scrittura privata. La copia di una scrittura privata assume efficacia probatoria, al pari dell'originale, se vengono rispettate le formalità previste ex lege.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2715 Codice Civile

Cass. civ. n. 3694/2020

Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti (salvo il potere dell'autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).

Cass. civ. n. 5250/2010

Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a norma dell'ari. 2715 c.c., un pubblico depositario di tali titoli.

Cass. civ. n. 25305/2008

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.

Cass. civ. n. 4743/1978

Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso — e specificamente prescindendo dal requisito del deposito — da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del R.D.L. n. 1666 del 1937 (convertito nella L. n. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui «esibiti», (salvo il potere dell'autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.

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