(massima n. 1)
Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a norma dell'ari. 2715 c.c., un pubblico depositario di tali titoli.