(massima n. 2)
La garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, solo cosa potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all'originale e non al documento a lui esibito.