Pubblicità relativa ad altri beni mobili
Già abbiamo accennato, agli « altri beni mobili » per i quali l'art. 2696 si richiama alle disposizioni delle leggi
che li riguardano.
In seno alla Commissione della Camera, il relatore Rotigliano aveva atto presente che il progetto intendeva disciplinare la pubblicità mobiliare accanto alla pubblicità immobiliare e che la materia aveva parecchi punti di contatto con quella relativa ai privilegi. E aveva ricordato che la stessa Commissione, discutendosi di questo argomento, oltre ad esprimere il parere che il progetto dovesse essere sottoposto a una completa revisione, aveva approvato un ordine del giorno con il quale si facevano voti perché l'iniziativa, che il Ministro aveva annunciato, di disciplinare la pubblicità mobiliare, fosse completata con norme regolanti, nei limiti del possibile, anche la pubblicità dei privilegi.
Il testo definitivo, invece, si limitò a disciplinare specificamente la pubblicità relativa agli autoveicoli, alle navi e alle aeronavi, richiamandosi, inoltre, anche per questi beni mobili, per l'ulteriore regolamentazione, alle leggi speciali e al codice della navigazione, in quanto attinenti alla particolarità e agli effetti della pubblicità.
E trascende i confini del commento in questa sede l'occuparsi di tale ulteriore fonte legislativa