Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diversitą tra registri, copie e certificati

Dispositivo dell'art. 2676 Codice Civile

(1)Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

Note

(1) L'articolo risulta così modificato dall'art. 3 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.

Ratio Legis

Tale norma è posta per dirimere l'eventuale conflitto tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore.

Spiegazione dell'art. 2676 Codice Civile

Portata della disposizione

La disposizione è chiara e non ha bisogno di commento.

Naturalmente il principio trova applicazione solo in caso di discordanza tra registro e copie o certificati, non invece nel caso di discordanza tra il registro generale d’ordine e quelli particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni o tra i registri e i titoli. Nel primo caso infatti è da ritenere che i registri particolari prevalgono sul generale, nel secondo si ritiene che si debba dare prevalenza al titolo, sempre che naturalmente l’iscrizione, trascrizione o annotazione non sia affetta da un vizio che ne produca la nullità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!