Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto(1) compreso nella donazione(2) o di una determinata somma sui beni donati(3), e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.](4).
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto(1) compreso nella donazione(2) o di una determinata somma sui beni donati(3), e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.](4).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Corte cost. n. 52/2003
E' manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da soggetto non legittimato (nella specie, notaio), la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilitą per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene donato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost.
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