(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
378 Nel nuovo testo (
art. 786 del c.c.) ho coordinato la disposizione sulle donazioni a un ente di fatto, con quella (
art. 782 del c.c., ultimo comma) relativa alle donazioni a persone giuridiche. La precedente formulazione, infatti, che si conformava l'art. 142 del progetto definitivo (
art. 600 del c.c.), presentava l'inconveniente di lasciare indefinitamente il donante nell'ignoranza dello stato delle cose o, quanto meno, di costringerlo a rendersi diligente per sapere se il riconoscimento fosse stato o no chiesto, indagine, questa, non sempre agevole. Ho pertanto subordinato l'efficacia della donazione a un ente di fatto, non soltanto a ciò, che il riconoscimento sia chiesto entro l'anno, ma anche alla notificazione di tale richiesta nel termine stesso. Una volta avvenuta la notificazione, poi, si applica la norma dell'art. 782, ultimo comma, e cioè la dichiarazione del donante diventa irrevocabile.