Tanto nel legato di genere [653 c.c.] quanto in quello alternativo [665 c.c.], se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla(1), la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
Note
(1)
La trasmissione del diritto di scelta si ha nei soli casi in cui l'onerato o il legatario non possa scegliere (es. per morte sopravvenuta) e non qualora non voglia scegliere. In tale ultimo caso è applicabile l'art. 631 del c.c. che rimette la scelta all'autorità giudiziaria.
(2)
E' ammessa la scelta tramite un rappresentate (v. Libro IV, Titolo II, Capo VI del c.c.), che agisce in nome e per conto del diretto interessato.
Non è richiesta una forma solenne.
Non è richiesta una forma solenne.
(3)
Si ritiene che la scelta sia un atto recettizio. Come tale può essere revocata fino a quando non giunge a conoscenza del destinatario.
(4)
Dubbia è la procedura da seguire qualora gli eredi a cui spetti la scelta siano più d'uno e non vi sia accordo: secondo alcuni prevarrebbe la maggioranza, secondo altri si dovrebbe far ricorso all'autorità giudiziaria.