Non basta la qualità di militare o impiegato presso le forze armate dello Stato per poter fare testamento in forma speciale: occorre sempre l’esistenza del presupposto comune a tutte le forme speciali testamentarie, cioè l’impossibilità o, per lo meno, la grave difficoltà di potersi giovare delle forme ordinarie. Essa è riservata, perciò, soltanto a coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati (a prescindere, quindi, da un formale provvedimento di mobilitazione e, quindi, anche volontari, purché combattenti per un interesse nazionale) si trovano in zone di operazioni belliche o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Competenti a ricevere questo testamento sono: qualunque ufficiale (quindi non i sottufficiali, marescialli, sergenti); un cappellano militare (non pure il ministro di culto acattolico autorizzato ad esercitare l’assistenza religiosa, perché, mentre i cappellani militari costituiscono un organismo stabile dell’esercito, i ministri dei culti acattolici sono chiamati soltanto in determinate circostanze e in via transitoria ad esercitare mansioni di carattere religioso); un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni, i quali nemmeno è necessario che sappiano scrivere.