Il diritto romano aveva fissato in cinque anni il termine entro cui si poteva domandare la separazione: 1. I, § 13 D. De separat., 42, 6, Ulpiano, libro sexagensimo quarto ad edictum: «Quod dicitur post multum temporis separationem impetrari non posse, ita erit accipiendum, ut ultra quinquennium post aditionem numerandum separatio non postuletur».
Nell’antico diritto francese l’esercizio della separazione, non essendo per esso fissato un termine speciale, andava soggetto all’ordinaria prescrizione.
Il codice Napoleonico, invece, distinguendo la separazione a seconda che abbia per oggetto cose mobili o cose immobili, dispone che il termine per esercitare la prima è di tre anni e quello per far valere la seconda dura sino a quando gli immobili si trovano nelle mani degli eredi.
Il patrio legislatore, abbandonati il sistema del codice Napoleone e quelli di alcune legislazioni che avevano fissato due periodi - uno per conservare e l’altro per esercitare il diritto alla separazione - aveva, nel codice del 1865, stabilito un termine unico di tre mesi a die mortis; lo stesso è disposto dal nuovo ordinamento successorio per il quale, però, accanto alla morte naturale deve porsi, come termine a quo, anche la sentenza che dichiara la morte presunta la quale è rilevante anche agli effetti della successione.
Di che natura sia il termine de quo è facile comprendere pur se l’art. 516 non ripete l’aggettivo "perentorio" che si leggeva nel corrispondente art. #2057# del codice del 1865; si tratta, cioè, di un termine di decadenza e non di prescrizione, per cui si può affermare che le cause interruttive o sospensive del decorso della seconda non possono esser fatte valere per la prima; quindi non può essere invocata la sospensione del decorso del termine per quegli stessi motivi per i quali è sospesa la prescrizione, neppure se interviene il consenso dell’erede, poiché il termine tocca non un interesse privato di questo, sebbene quello generale di quanti hanno delle ragioni da far valere nei confronti dell’eredità; neppure se l’investito del diritto è un incapace, perché, verificandosi tale ipotesi, si provvederà opportunamente alla nomina di un curatore speciale, nel caso che la persona incapace sia sprovvista dell’organo che la tuteli.