Venendo meno tutti gli accomandatari, in capo al
collegio sindacale sorgono due doveri: convocare l'assemblea per la nuova nomina e designare, nel frattempo, un amministratore provvisorio.
In deroga alla disciplina della
s.p.a., i sindaci non assumono l'
ordinaria amministrazione, che verrà assunta dall'
amministratore provvisorio. Quest'ultimo può anche non essere socio.
Si ritiene che il
termine di 180 giorni, essendo posto esclusivamente a tutela dell'interesse dei soci, possa essere da questi derogato tramite previsione
statutaria.
Le
cause di scioglimento non operano di diritto ma dalla pubblicazione nel
registro delle imprese dell'atto che ne accerta il verificarsi.
I
liquidatori sono nominati dall'
assemblea, che ne determina i poteri e fissa i criteri di
liquidazione.
I liquidatori sono tenuti al
bilancio di cui all'art.
2490 e al
bilancio finale di liquidazione (
2492). Approvato quest'ultimo devono chiedere la
cancellazione della s.a.p.a. dal
registro delle imprese.