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Articolo 2450 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2450 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 febbraio 2007, n. 10.

[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.]

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