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Articolo 2409 terdecies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Competenza del consiglio di sorveglianza

Dispositivo dell'art. 2409 terdecies Codice Civile

Il consiglio di sorveglianza(1):

  1. a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina ilcompenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
  2. b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
  3. c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
  4. d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
  5. e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
  6. f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
  7. f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti(2).

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Note

(1) La norma delinea i compiti del consiglio di sorveglianza.
(2) Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Ratio Legis

Il sistema dualistico ha matrice tedesca, ma il legislatore non ha riprodotto l'elemento che caratterizza il consiglio di sorveglianza del sistema di origine, ossia la rappresentanza unitaria di tutte le componenti interne all'impresa, tra cui i lavoratori subordinati, funzionale a comporre il conflitto fra i relativi interessi.

Spiegazione dell'art. 2409 terdecies Codice Civile

Al consiglio di sorveglianza sono attribuite le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché alcune funzioni di indirizzo della gestione, che nel sistema tradizionale spettano all'assemblea.
Il consiglio di sorveglianza ha il compito di vigilanza di cui all'art. 2403. È, inoltre, destinatario, delle denunce dei soci (v. art 2408) ed è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 2409.
Il consiglio deve riferire annualmente per iscritto all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili.
I membri del consiglio di sorveglianza hanno il potere-dovere di partecipare alla riunioni dell'assemblea e a quelle del consiglio di gestione.
L'assemblea può nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione e deve fissarne il relativo compenso, può esercitare l'azione di responsabilità nei loro confronti.
I componenti del consiglio di sorveglianza rispondono in solido con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando sussistano i seguenti presupposti:
a) l'accertamento di fatti od omissioni dei consiglieri di gestione, con esercizio delle relative azioni di responsabilità;
b) il mancato adempimento dei doveri di vigilanza e di controllo;
c) omissioni nell'impedimento di fatti dannosi, ovvero nell'attenuazione o eliminazione delle relative conseguenze;
d) la prova che il danno non si sarebbe verificato se i consiglieri avessero vigilato in conformità alla loro carica.
Per quanto riguarda la legittimazione e le modalità d'esperimento dell'azione di responsabilità, si applica la disciplina dei sindaci (2407 3° comma).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 I. IL SISTEMA DUALISTICO Il sistema dualistico prevede la presenza di un "consiglio di gestione", e di un "consiglio di sorveglianza". La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, che è costituito da almeno due componenti anche non soci, ed è nominato dal consiglio di sorveglianza, (art. 2409 novies, primo, secondo e terzo comma): Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del consiglio di amministrazione (art. 2409 undecies). Il consiglio di sorveglianza è costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e, salvo quanto previsto nell'art. 2409 duodecies, secondo comma, è nominato dall'assemblea ordinaria. Esso ha compiti compositi, poiché gli sono attribuite sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale (art. 2409 terdecies, terzo comma e 2409 quaterdecies, primo comma) sia larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità: art. 2409-terdecies). In considerazione del loro rilevante ruolo, alle deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono in generale applicabili le disposizioni in tema di voto, di validità e di impugnazione stabilite dall'art. 2388 del c.c. per le deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2409-quaterdecies, primo comma). Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società Europea stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2001, attua un modello di "governance" in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio di sorveglianza. Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza, che è l'organo misto di gestione e di controllo, così indirettamente determinando le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell'assemblea straordinaria). Date queste caratteristiche è quindi il modello di amministrazione che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali). II. IL SISTEMA MONISTICO Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nella impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale. Quest'ultimo è sostituito dal "comitato per il controllo sulla gestione", nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409 octiesdecies, terzo comma). La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento (art. 2409 noviesdecies, che richiama l'art. 2387 del c.c.). Tutte le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione. Il sistema monistico, come quello dualistico, è anch'esso largamente ispirato allo Statuto della Società Europea, e attua un modello di "governance" semplificato e più flessibile rispetto agli altri modelli alternativi. Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo. III. IL SISTEMA TRADIZIONALE Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che, come si è detto, si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, continua a basarsi sulla distinzione tra un organo di gestione - amministratore unico o consiglio di amministrazione - e un organo di controllo, il collegio sindacale. A quest'ultimo, però, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 58/1998 per le società quotate, è sottratto il controllo contabile, che, con l'eccezione di cui all'art. 2409 bis, terzo comma (per il quale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, è possibile prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale: in tal caso, però, il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia), è obbligatoriamente effettuato da un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione.

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EDOARDO G. chiede
martedì 16/07/2019 - Friuli-Venezia
“Premessa:
SpA in sistema dualistico di amministrazione e controllo (arttt. 2409-octies e segg.) in fase di liquidazione. Nello Statuto l'art. 23 recita: "Alle elezioni dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità: a) ..... Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare ....
c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società dà prontamente notizia mediante un comunicato pubblicato sul sito della Società; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto (5°) giorno successivo alla scadenza di cui sopra ...."
Nel termine dei 15 giorni non è stata presentata alcuna lista, né la Società ha provveduto a comunicare alcunché sul proprio sito.

Domanda:
Quali implicazioni può comportare tale inosservanza dello Statuto, posto che mancano 12 giorni all'Assemblea ed - ovviamente - l'irregolarità non può essere sanata?”
Consulenza legale i 31/07/2019
Contrariamente a quanto teme colui/colei che ha richiesto il parere, la situazione in cui si è venuta a trovare la Società è ancora sanabile.
Infatti, è lo stesso art. 23, terzultimo capoverso dello Statuto, a prevedere un rimedio per il caso – come quello portato all’attenzione – in cui non sia stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna lista.
Il suddetto articolo dello Statuto afferma: “Nel caso in cui l’unica lista non raggiunga tale maggioranza e in caso di assenza di liste, i Soci aventi diritto a presentare liste a norma del presente statuto possono predisporre e presentare una lista di candidati anche nel corso dell’Assemblea, la quale delibera a maggioranza relativa dei voti presenti in Assemblea”.
Quindi, anche nel corso della prefissata assemblea, i soci potranno rimediare all’inerzia presentando una lista.
In ordine, invece, alle implicazioni che può comportare l’inosservanza delle norme dello Statuto riguardanti, appunto, l’elezione del Consiglio di Sorveglianza, una prima conseguenza è la configurabilità di un’ipotesi di responsabilità in capo agli organi preposti alla cura delle comunicazioni esterne delle informazioni riguardanti la Società. Tali organi sono il presidente del consiglio di gestione ed il presidente del consiglio di sorveglianza.
Il primo, in particolare, ex art. 21 dello Statuto, cura la trasmissione ai terzi (in primis, però, ai soci) delle comunicazioni riguardanti la Società e, di certo, la comunicazione della mancata presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di sorveglianza è omissione che rileva configurando un inadempimento a tali obblighi. Conseguenza di tale omissione è, allo stesso tempo, l’assunzione di responsabilità anche in capo al massimo organo di sorveglianza, vale a dire il presidente del consiglio di sorveglianza, il quale, ex art. 24 dello Statuto lett. c) ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Dalla mancata pubblicazione dell’avviso inerente l’assenza delle liste per l’elezione del consiglio di gestione, deriva, quindi, per entrambi tali organi responsabilità sia in base alle norme dello Statuto, che in base a quanto previsto dagli artt. 2409 octies e ss. c.c.. In particolare, per quanto riguarda il presidente del consiglio di sorveglianza e, più in generale, tutti i membri del consiglio stesso, ex art. 2409 terdecies, III comma c.c. essi potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni arrecati alla Società in solido con i componenti del consiglio di gestione.


EDOARDO G. chiede
martedì 16/07/2019 - Friuli-Venezia
“Oggetto: Bilanci in fase di liquidazione
Premessa:
SpA in sistema dualistico di amministrazione e controllo (artt. 2409-octies e segg.) viene posta in liquidazione con delibera assembleare.
Domanda:
L'approvazione dei bilanci intermedi, durante la fase di liquidazione, spetta all'assemblea (ex art. 2490) o continua ad essere di competenza del Consiglio di sorveglianza (ex art. 2409-terdecies)?”
Consulenza legale i 25/07/2019
La decisione assembleare di disporre la messa in liquidazione della società, in questo caso specifico, in sistema duale, non muta di per sé la competenza degli organi societari.
Conseguentemente, anche in caso di liquidazione della società, rimane in capo al Consiglio di sorveglianza, ex art. 2409 terdecies, comma I lett. b) c.c., il potere di approvare i bilanci di esercizio e, ove redatti, i bilanci consolidati.

Sussiste, peraltro, una dottrina minoritaria che, argomentando proprio dall’art. 2365 c.c. (“Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436 c.c.”) ritiene che in fase di liquidazione la funzione del consiglio di sorveglianza – come quella del collegio sindacale – sia limitata all’esercizio dell’azione di responsabilità contro i liquidatori, esclusa la stessa revoca automatica ex art. 2409 decies c.c..

In realtà, la dottrina maggioritaria ritiene che non sussista un automatismo normativo tale per cui alla messa in liquidazione della società, il consiglio di sorveglianza veda drasticamente ridotte, per non dire, vanificate le proprie competenze.

Appare quindi, più corretto ritenere che la regola generale – per la quale il consiglio di sorveglianza mantiene le proprie competenze – possa essere derogata dall’assemblea nella delibera con cui è stata decisa la liquidazione.

Quindi, nel caso che ci occupa, rimane solamente da verificare se l’assemblea straordinaria, con la delibera di messa in liquidazione, avesse deciso di modificare le competenze interne agli organi societari, riservandosi, per la fase di liquidazione, il potere di approvare i bilanci.

Pertanto, allo stato, si può concludere che a meno che l’assemblea con la suddetta delibera non abbia previsto tale modifica, la liquidazione della società non comporta ipso facto, alcuna modifica delle competenze degli organi societari e, quindi, il potere di approvazione rimane in capo al consiglio (di sorveglianza).