I requisiti della norma in commento si aggiungono a quelli dell'art.
2382.
È nulla la clausola statutaria che contenga solo previsioni generiche. Spetterà al
notaio, in sede di controllo, valutare la specificità della previsione e la coerenza tra i requisiti richiesti e la carica da assumere.
Requisiti di onorabilità: lo
statuto può prevedere l'insussistenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi. Il requisito dell'onorabilità è strettamente collegato all'assenza di una
sentenza di condanna.
Requisiti di professionalità: tra questi rientrano l'iscrizione a particolari albi; l'assunzione di una certa carica; il possesso di determinati titoli di studio o accademici; qualificazioni professionali connesse con l'
oggetto sociale.
Requisiti di indipendenza: si può ipotizzare l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica di amministratore per il coniuge, il parente o l'affine di amministratore della società o di altre società del gruppo; per il socio, il sindaco, il lavoratore o il consulente.
La mancanza dei requisiti previsti dalla norma comporta la
nullità della nomina.
Il venir meno dei predetti requisiti nel corso del mandato comporta la
decadenza dalla carica.
La norma rinvia ai codici di autoregolamentazione che, in quanto recepiti negli statuti, ne assumono la medesima natura giuridica.