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Articolo 2343 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori

Dispositivo dell'art. 2343 bis Codice Civile

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata(1) di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343 ter primo e secondo comma(2) contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter(2), deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Note

(1) L'omesso deposito della relazione di stima comporta che l'acquisto effettuato dalla società di beni da parte dei soci nel biennio dall'iscrizione nel registro delle imprese sia nullo.
(2) Parole inserite a norma dell'art. 20, comma 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Ratio Legis

La norma mira ad evitare di ostacolare la gestione ordinaria della società gravandola di intrecci procedurali.

Spiegazione dell'art. 2343 bis Codice Civile

La norma vieta l'acquisto, senza autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, dei beni degli amministratori, promotori, fondatori o soci della società nei due anni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese. La finalità è quella di prevenire operazioni in frode all'art. 2343 che prevede l'obbligo della relazione giurata di stima.
La relazione di stima deve essere allegata al verbale e non al successivo atto di acquisto.
Per quanto riguarda le operazioni correnti, sono considerate tali quelle necessarie e continue nello svolgimento attuale e tipico di una determinata attività d'impresa.
Quanto alle condizioni normali, il concetto di "normalità" implica che l'acquisto sia effettuato alle stesse condizioni che sarebbero praticate dal mercato.
Resta ferma la responsabilità degli amministratori ai quali spetta il giudizio sulla "normalità" delle condizioni dell'acquisto ed ai quali spetta, inoltre, attivare il procedimento di autorizzazione.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

3 Con riferimento infine alla disciplina degli acquisti effettuati dalla società ai sensi dell'art. 2343 bis, pur essa derivante dall'attuazione di obblighi comunitari volti a prevenire la possibilità di elusione della disciplina dei conferimenti, ci si è limitati alle correzioni tecniche possibili in considerazione dei suddetti obblighi comunitari. Tra esse merita in particolare di essere segnalata la nuova previsione dell'ultimo coma della disposizione, la quale, affermando una responsabilità degli amministratori e dell'alienante per i danni arrecati a seguito della violazione della norma, chiarisce che da essa non consegue l'invalidità dell'acquisto ed in tal modo, superando un dubbio interpretativo non univocamente fin qui risolto, rafforza la tutela dei terzi ed assicura che i beni acquisiti non possono essere sottratti, e proprio da chi ha violato la norma, alla loro garanzia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2343 bis Codice Civile

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Paolo D. S. chiede
giovedì 01/07/2021 - Liguria
“Buongiorno, in relazione al dispositivo del cc. leggo che l'acquisto da parte della società di crediti di un socio rimane comunque valida a tutti gli effetti, salvo doverne rispondere in caso di danno alla società ai terzi o ai soci. Ma nella nota (1) leggo che se manca tale relazione è nullo. Non mi è pertanto chiaro se nullo o valido, e soprattutto chioderei fino a che importo l'amministratore ne risponde e per quanto tempo.”
Consulenza legale i 07/07/2021
L'art. 2343 bis del c.c., inquadrato all’interno della disciplina delle società per azioni, sottopone ad un particolare regime procedurale gli acquisti di beni o crediti il cui valore sia pari o superiore ad un decimo del capitale sociale quando compiuti entro due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese e nel caso in cui la controparte della società sia individuata in particolari soggetti (promotori, fondatori, soci o amministratori).

Gli acquisti devono essere autorizzati dall'assemblea ordinaria previa presentazione di una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, oppure della documentazione di cui all'art. 2343 ter del c.c., commi 1 e 2.
La perizia deve contenere: 1) la descrizione dei beni o dei crediti, 2) il valore a ciascuno di essi attribuito, 3) i criteri di valutazione seguiti, 4) l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

Il terzo comma dell'art. 2343 bis del c.c. dispone che la relazione debba essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, al fine di permettere ai soci di prenderne visione; entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

Secondo la dottrina, il mancato corretto adempimento di tali formalità rende annullabile la deliberazione assembleare e, dunque, impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del c.c. e dell'art. 2378 del c.c. (Spolidoro, 708).
In caso di totale assenza della relazione di stima o di mancato deposito, si ritiene che la deliberazione dell'assemblea sia nulla ai sensi dell'art. 2379 del c.c. per illiceità dell'oggetto (Pisani Massamormile, in Com. S., 303 ss.; Spolidoro, 708). Parimenti nulla sarebbe la deliberazione che autorizzasse l'acquisto ad un prezzo superiore rispetto a quello indicato nella perizia di stima (Paolini, 809).

In ogni caso, nell’eventualità di mancato assolvimento delle formalità richieste, l’acquisto intervenuto senza autorizzazione è comunque valido; si determinano, infatti, profili di responsabilità per gli amministratori e l’alienante (cioè il socio o l’amministratore che hanno venduto i beni alla società), che sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi, ma non la nullità dell’acquisto.

La misura di tale responsabilità degli amministratori e dell’alienante non può essere predeterminata, ma dovrà essere valutata nel caso concreto, previa quantificazione, anche giudiziale, dei danni cagionati alla società, ai soci ed ai terzi; di tali danni risponderanno per intero ed in via solidale.
Il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine prescrizionale di 5 anni, posto che tale forma di responsabilità pare potersi qualificare come extracontrattuale.