(massima n. 1)
In tema di determinazione del compenso dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c., l'incarico conferito al professionista è esclusivamente rivolto alla stima del valore dei conferimenti di crediti o in natura nella società di capitali sicché, in sede di liquidazione, non possono essere considerate eventuali attività diverse da quelle previste dalla citata disposizione normativa, quand'anche facenti parte dell'incarico ricevuto.