Differentemente dalle
s.n.c. e dalle
s.a.s.nelle
società semplici il legislatore non prevede l’obbligo, a carico dei
liquidatori, di redazione del
bilancio finale e del piano di riparto dell’attivo tra i soci.
In ogni caso, l’incarico dei liquidatori termina con il completamento delle operazioni di
liquidazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori sociali.
Al termine di questa fase, qualora residui un attivo, sarà ammessa la
restituzione dei conferimenti ai soci. Per quanto concerne i conferimenti diversi dai conferimenti in denaro, la restituzione andrà fatta secondo il valore attribuito al bene dal contratto sociale o al diverso valore del bene nel momento in cui era stato eseguito il conferimento.
Qualora l’attivo non sia tuttavia sufficiente a coprire l’importo di tutti i conferimenti effettuati, la perdita di capitale sarà ripartita proporzionalmente tra i soci, in misura pari a quanto stabilito dal contratto sociale o dalla legge.