La società è tacitamente prorogata(1) a tempo indeterminato [2285] quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali [2272, n. 1, 2307].
Note
(1)
La proroga può essere tacita o espressa. In quest'ultimo caso sono i soci a deliberare la prosecuzione della vita della società oltre la scadenza del termine [v. 2272] fissato nell'atto costitutivo. Essa comporta la modifica di una clausola dell'atto costitutivo, pertanto, deve essere approvata da tutti i soci [v. 2252]. Si noti che la proroga tacita è sempre a tempo indeterminato [v. 2285, 2307], la proroga espressa può anche essere a tempo determinato.