La norma prevede e disciplina le
formalità intrinseche da osservare (v. art.
2214).
Con l'espressione
norme di un'ordinata contabilità si fa riferimento non a norme giuridiche ma alle regole elaborate dalla scienza ragionieristica, come tali suscettibili di variare nel tempo seguendo l'evoluzione di detta disciplina.
La legge non impone l'osservanza di un particolare sistema contabile. Tuttavia la discrezionalità lasciata all'imprenditore trova un limite nella necessità che il sistema contabile adottato consenta una
rappresentazione chiara e completa della consistenza patrimoniale e dei risultati conseguiti dall'
impresa.
È controverso se le
scritture contabili possano essere tenute in una
lingua diversa dall'italiano.
L'orientamento positivo (FERRI) rileva che nessuna norma di legge imponga l'uso della lingua nazionale.
Secondo l'orientamento negativo (PANUCCIO) l'uso di un'altra lingua potrebbe giustificarsi solo per precise ragioni funzionali.
L'
inosservanza delle formalità intrinseche rende irregolare la registrazione o la parte del libro cui essa si riferisce o l'intero libro, qualora l'irregolarità sia tale da investirlo nel suo complesso.
L'omissione o l'irregolare tenuta nei tre anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento integrano il reato di
bancarotta semplice (art.
217 legge fallimentare), mentre la sottrazione, distruzione o falsificazione integrano il reato di
bancarotta fraudolenta (art.
216, n. 2, legge fallimentare).