Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi [2664].
Se non è data disdetta [1373], il contratto s'intende rinnovato di anno in anno [1596, 2144].