Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o](1) dagli usi [35 comma 2 Cost. [2048]; 195 disp. att.](2).
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1944, n. 721.
(2)
L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire le capacità professionali per divenire un lavoratore qualificato.
All'obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una retribuzione; parallelamente all'onere di apprendere, si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa.
Esso si diversifica dal rapporto di addestramento professionale nel quale la causa giuridica è data dall'obbligo di insegnare a dall'onere di apprendere, mentre eventuali ulteriori obblighi sono previsti in maniera secondaria (es. indennità o rimborso spese).
All'obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una retribuzione; parallelamente all'onere di apprendere, si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa.
Esso si diversifica dal rapporto di addestramento professionale nel quale la causa giuridica è data dall'obbligo di insegnare a dall'onere di apprendere, mentre eventuali ulteriori obblighi sono previsti in maniera secondaria (es. indennità o rimborso spese).