La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative](1).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente [2119](2).
Note
(1)
Il primo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 1 D. Lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a sua volta abrogato dall'articolo 2268, comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(2)
A norma dell'art. 52 Cost. il servizio militare non pregiudica la posizione del lavoratore e l'art. 2111 esclude la risoluzione del rapporto di lavoro a causa del servizio di leva, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto a conservare il posto.