(massima n. 1)
In tema di adempimento di obblighi di leva, ai sensi dell'art. 52 Cost., il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino e l'art 2111 cod. civ. esclude la risoluzione del rapporto di lavoro per il detto servizio, durante il quale, ex art. 1, primo comma, d.lgs. C.p.S. n. 303 del 1946, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Da tali norme risulta che č illegittimo il licenziamento intimato per quel motivo, ma non risulta che prima dell'inizio del servizio ciascuna delle parti non possa decidere la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore. (Rigetta, Trib. Napoli, 22 Gennaio 2003).