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Articolo 2088 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

[Responsabilitą dell'imprenditore]

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2088 Codice Civile

Articolo abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo

[L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita della legge e delle norme corporative.]

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